NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE INFORTUNI ALL’INAIL

A far data dal 12 ottobre 2017, le aziende dovranno comunicare all’INAIL e quindi al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ai soli fini statistici e informativi, tramite procedura telematica, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972 euro.

Si segnala infine che nel caso di infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, l’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi è assolto mediante la consueta denuncia d’infortunio prevista dall’art.53 del Testo Unico.