Adeguamento impianti termici

Gli impianti termici per la produzione di energia (meccanica, termica, elettrica)Ā esistentiĀ , in particolare turbine a gas, impianti a focolare e motori a combustione interna, autorizzati ai sensi degli articoli 269, 272 comma 1, 272 comma 2 e 29-ter del D.lgs.152/2006 e s.m.i., entro il 31 dicembre 2019, dovranno adeguarsi a quanto prescritto nell’allegato alla D.G.R. n.IX/3934 ā€œCriteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionaleā€.

In particolare la normativa impone l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sia per la produzione di energia che per l’abbattimento delle emissioni generate (per impianti esistenti prescrive l’adozione delle misure tecnicamente ed economicamente più idonee al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione), l’installazione di sistemi di controllo della combustione e di analisi/monitoraggio in base alla potenzialitĆ  del singolo generatore, il rispetto di particolari condizioni in funzione della zona di installazione (Fascia 1 o Fascia 2), la conformitĆ  ai limiti di emissione come definiti nel documento in oggetto, la predisposizione dei camini di emissione secondo precisi criteri di velocitĆ  dei fumi, altezza, caratteristiche costruttive.

Per quanto riguarda gli impianti rientranti nella categoria con emissioni ā€œscarsamente rilevantiā€ (comma 1 art.272 D.lgs.152/2006) non sono previsti limiti alle emissioni, ad eccezione degli impianti che utilizzano biomasse e biogas (per i quali si applicano i valori limite dell’Allegato I alla Parte V del D.lgs.152/2006). Inoltre in Fascia 1 sono ammesse la modifica e l’installazione solamente se rispettate alcune condizioni (cap.4 dell’allegato alla D.G.R.).