Pagamento diritto annuale Albo Gestori Ambientali

In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia”. Tra le varie disposizioni dello stesso è presente anche il rinvio al 30 giugno 2020 del termine per il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali .

Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche – DPR 462/01

Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore, il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“.

Sono state introdotte nuove disposizioni in merito alle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. In particolare, si segnala che:

  • È stato adottato un tariffario unico nazionale che verrà applicato da tutti gli organismi incaricati alle verifiche.
  • È stato introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato alla verifica. Ad oggi il portale INAIL non consente la comunicazione, è stato però reso disponibile transitoriamente un modello da compilare ed inviare a mezzo PEC alla sede INAIL territorialmente competente.
  • Dovrà essere riconosciuta all’INAIL una quota pari al 5% dell’importo del tariffario per la gestione della banca dati.

Tali adempimenti saranno da applicare a partire dalla prossima verifica.

Gas fluorurati – Disciplina sanzionatoria

In data 2 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n.163, recante disposizioni in merito alla disciplina sanzionatoria per violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In particolare, per quanto riguarda i detentori di impianti contenenti f-gas, si segnala che:

  • l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro;
  • l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro;
  • l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento UE n.517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro;
  • l’operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso di certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000  euro.

AUA POINT – Comunicazione dei dati di monitoraggio AUA

In data 2 dicembre 2019 è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la D.G.R. 18 novembre 2019 – n. XI/2481, con la quale viene approvato l’applicativo AUA POINT, il cui scopo è la raccolta dei dati di autocontrollo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici effettuati dalle aziende che non rientrano nelle tipologie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

In particolare, il campo di applicazione comprende le aziende/stabilimenti:

  • dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera, o di autorizzazioni settoriali ex art.269 (emissioni in atmosfera) o art.124 (scarichi idrici industriali) del d.lgs. 152/2006;
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali).

Sono esclusi invece: le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante, le attività autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga) non soggette a monitoraggio (cosiddette “sotto soglia”), gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, le attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati.

I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque non oltre il 1° marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati e non saranno più modificabili.

AUA POINT è stato attivato dal 1° gennaio 2020 al link http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT e fino al 31 dicembre 2020 sarà attivo in fase sperimentale.

L’inserimento dei dati di autocontrollo nell’applicativo sostituisce, laddove prevista nell’autorizzazione, la trasmissione dei dati ad autorità competente, Comune e ARPA. I Gestori degli impianti dovranno in ogni caso conservare presso l’azienda i rapporti di prova ed eventuali altre informazioni richieste nelle prescrizioni.

MUD 2020 (dati 2019)

In data 9 gennaio 2020 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto mediante una comunicazione pubblicata sul proprio sito web ufficiale, che il modello di dichiarazione ambientale MUD 2019, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, viene confermato e sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Comunicazione f-gas

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018, a partire dal 24 gennaio 2019 non sarà più necessario effettuare la comunicazione annuale F-gas. A partire da tale data infatti, la trasmissione dei dati relativi a installazione, manutenzione, controllo, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati sarà a carico dell’operatore che le esegue (impresa certificata). La comunicazione degli esiti delle operazioni di cui sopra verrà effettuata, in modalità telematica, alla Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio di competenza.

RIFIUTI – Metalli ferrosi e non ferrosi: modalità semplificate per formulari e registri

In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 febbraio 2018. Lo stesso, che entrerà in vigore il 23 febbraio 2018, introduce un nuovo modello di formulario (allegato A) per il trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi. Tale modello verrà utilizzato solo nel caso in cui il produttore affidi il proprio rifiuto a un trasportatore che effettua la raccolta presso più produttori nell’ambito di un unico trasporto, effettuato con lo stesso veicolo e che si conclude in un’unica giornata.

Il formulario sarà dotato alla voce “produttore” di più spazi, ogni produttore dovrà indicare il proprio nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo presso il quale è stato effettuato il prelievo e il quantitativo del rifiuto ritirato.

La prima copia del formulario verrà lasciata esclusivamente all’ultimo produttore oggetto della raccolta, pertanto i produttori intermedi non avranno copia del formulario fino all’arrivo della quarta copia che verrà spedita a tutti produttori mediante posta o PEC. Si consiglia quindi di fare una fotocopia del formulario firmato.

Emissioni in atmosfera – Modifiche alla parte V del D.lgs.152/06

Il 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n.183/2017, contenente l’aggiornamento della disciplina in materia di emissioni in atmosfera (parte V del D.lgs.152/2006).

In particolare il provvedimento:

  • introduce la definizione di “impianto di combustione medio”, ovvero quello di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW e inferiore a 50 MW;
  • introduce la necessità di autorizzazione in via ordinaria (art.269 D.lgs.152/2006) per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore ad 1 MW;
  • stabilisce che gli stabilimenti con medi impianti di combustione devono richiedere adeguata autorizzazione entro il 01/01/2023;
  • stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20/12/2018 devono adeguarsi entro il 01/01/2029;
  • aggiorna i limiti di emissione per taluni inquinanti (es. biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri);
  • aggiorna il sistema sanzionatorio (ad esempio la mancanza di autorizzazione alle emissioni è ora punita con l’ammenda da €1.000 a €10.000).