Comunicazione f-gas

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018, a partire dal 24 gennaio 2019 non sarà più necessario effettuare la comunicazione annuale F-gas. A partire da tale data infatti, la trasmissione dei dati relativi a installazione, manutenzione, controllo, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati sarà a carico dell’operatore che le esegue (impresa certificata). La comunicazione degli esiti delle operazioni di cui sopra verrà effettuata, in modalità telematica, alla Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio di competenza.

RIFIUTI – Metalli ferrosi e non ferrosi: modalità semplificate per formulari e registri

In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 febbraio 2018. Lo stesso, che entrerà in vigore il 23 febbraio 2018, introduce un nuovo modello di formulario (allegato A) per il trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi. Tale modello verrà utilizzato solo nel caso in cui il produttore affidi il proprio rifiuto a un trasportatore che effettua la raccolta presso più produttori nell’ambito di un unico trasporto, effettuato con lo stesso veicolo e che si conclude in un’unica giornata.

Il formulario sarà dotato alla voce “produttore” di più spazi, ogni produttore dovrà indicare il proprio nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo presso il quale è stato effettuato il prelievo e il quantitativo del rifiuto ritirato.

La prima copia del formulario verrà lasciata esclusivamente all’ultimo produttore oggetto della raccolta, pertanto i produttori intermedi non avranno copia del formulario fino all’arrivo della quarta copia che verrà spedita a tutti produttori mediante posta o PEC. Si consiglia quindi di fare una fotocopia del formulario firmato.

Emissioni in atmosfera – Modifiche alla parte V del D.lgs.152/06

Il 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n.183/2017, contenente l’aggiornamento della disciplina in materia di emissioni in atmosfera (parte V del D.lgs.152/2006).

In particolare il provvedimento:

  • introduce la definizione di “impianto di combustione medio”, ovvero quello di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW e inferiore a 50 MW;
  • introduce la necessità di autorizzazione in via ordinaria (art.269 D.lgs.152/2006) per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore ad 1 MW;
  • stabilisce che gli stabilimenti con medi impianti di combustione devono richiedere adeguata autorizzazione entro il 01/01/2023;
  • stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20/12/2018 devono adeguarsi entro il 01/01/2029;
  • aggiorna i limiti di emissione per taluni inquinanti (es. biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri);
  • aggiorna il sistema sanzionatorio (ad esempio la mancanza di autorizzazione alle emissioni è ora punita con l’ammenda da €1.000 a €10.000).

Decreto mille proroghe: proroga dei termini per adempimenti di sicurezza e salute

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge del 27 febbraio 2017 n. 19, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto Decreto Milleproroghe).

In termini di sicurezza e salute si segnalano le seguenti proroghe:

  • Adeguamenti antincendio: Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, e per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido è prorogato al 31 dicembre 2017. Il termine per la revoca dei finanziamenti per mancato affidamento dei lavori di adeguamento antincendio è prorogato al 31 dicembre 2017. Il termine per l’adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione incendi delle strutture alberghiere che superino i 25 posti letto è differito al 31.12.2017.
  • Macchine agricole: l’obbligo di abilitazione per i trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli, a motore, con almeno due assi e una velocità non inferiore a 6 km/h, è differito al 31 dicembre 2017. Quindi i corsi di prima formazione devono essere svolti entro tale data mentre i corsi di aggiornamento devono essere svolti entro il 31 dicembre 2018.
  • SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione): Le disposizioni relative all’attuale modalità di gestione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici restano in vigore sino al 12 ottobre 2017.

Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2017, che contiene una raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro.

In linea con i dettami del dell’art.18 (Obblighi del Datore di lavoro e dei Dirigenti) del D.Lgs 81/08, che al punto z) riporta l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, si ritiene che i datori di lavoro, per i futuri allestimenti o per la sostituzione della segnaletica usurata, debbano fare riferimento ai simboli e ai segnali presenti in questa nuova norma.

In questa fase si invita comunque a porre la massima attenzione alla coerenza complessiva della segnaletica utilizzata al fine di non incorrere in situazioni di confusione ingenerate dall’uso misto dei segnali.

Decreto Ministeriale n.183 del 25 maggio 2016

Dal 12/10/2016 è in vigore il Decreto Ministeriale n.183 del 25 maggio 2016, pubblicato sul S.O. n.42 alla G.U. n.226 del 27 settembre 2016, relativo al regolamento per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).

A far data dal 12 ottobre 2017 (data differita dal Decreto Milleproroghe 2017), le aziende dovranno comunicare al SINP, ai soli fini statistici e informativi, tramite procedura telematica, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Questo obbligo era già previsto dall’art.18 comma 1 lettera r) del D.Lgs 81/08, in accordo anche con l’art.1bis. Si attendeva solo il Decreto attuativo, ora pubblicato, per renderlo operativo.

SISTRI – Nuovi manuali

In data 18/07/2016 sono state pubblicate sul sito www.sistri.it le nuove guide rapide per produttori, trasportatori, destinatari ed intermediari.

Sono inoltre spiegati alcuni casi particolari come la microraccolta, la gestione dei rifiuti respinti, il trasporto intermodale e il trasporto transfrontaliero.

Collegato ambientale in vigore dal 2 febbraio 2016

Il 2 febbraio è entrata in vigore la Legge n.221 del 28/12/2015, nota come “Collegato Ambientale”. Tra le novità introdotte in materia ambientale per le aziende evidenziamo:

  • l’introduzione a favore delle imprese del credito d’imposta del 50%, ripartito in tre anni, sulle spese sostenute per interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive con importo unitario di almeno 20.000 euro;
  • semplificazione per imprese agricole, attività di parrucchiere, estetista e tatuatore in materia di trasporto dei propri rifiuti pericolosi (compreso il codice CER 18.01.03*). Gli stessi potranno essere trasportati ad opera del produttore nella misura di 30 kg al giorno ad un impianto di smaltimento autorizzato. Si ricorda l’obbligatorietà di idonea autorizzazione al trasporto in conto proprio di rifiuti ai sensi dell’art.212 comma8 del D.lgs.152/2006;
  • non applicabilità dell’art.266 comma 5 del D.lgs.152/2006, relativo al commercio/raccolta ambulante di rifiuti, ai rifiuti di rame, metalli ferrosi e non ferrosi. Quindi chi effettua tale attività non è più esentato da presentazione del MUD, tenuta dei registri di carico/scarico, compilazione di formulari, possesso di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti.

“Jobs Act” e sicurezza sul lavoro

Come attuazione del “Jobs Act” è in vigore dal 24/09/2015 il D.Lgs. 151/2015 con alcune implicazioni sulla gestione della sicurezza aziendale.

Si propone di seguito un prospetto delle principali modifiche:

1) Il lavoro accessorio, ovvero il lavoro retribuito con voucher, implica tutti gli adempimenti di gestione del lavoratore così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 nel caso il committente sia un imprenditore o professionista. In particolare tra gli adempimenti ricordiamo la formazione e, ove previsto dalla valutazione dei rischi per la mansione, la sorveglianza sanitaria e la consegna dei dispositivi di protezione individuale.

2) Prevista la facoltà del datore di lavoro di avvalersi di un servizio gratuito offerto dall’INAIL di informazione preventiva ed orientamento generale per la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3) Prevista la possibilità del datore di lavoro di azienda con più di 5 lavoratori di assumere direttamente l’incarico di addetto al primo soccorso e addetto antincendio. L’incarico prevede formazione analoga a quella dei lavoratori.

4) Abolito dal 24 dicembre 2015 l’obbligo di vidimazione, conservazione e compilazione del registro infortuni.

7) Raddoppiate tra 6 e 10 lavoratori e triplicate oltre i 10 lavoratori sanzioni relative alla mancata formazione e, ove prevista dalla valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria.

8) Modificata la definizione di operatore che fa uso di attrezzatura di lavoro. Chiarita quindi definitivamente la necessità di formazione del datore di lavoro per l’uso di attrezzature ed in particolare di quelle che necessitano di abilitazione come carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, trattori agricoli, gru e pompe per calcestruzzo.

9) Reintrodotto l’obbligo di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore così come da L. 1132/1927 (ora abrogata) e D.M. 1 marzo 1974. Il riferimento a queste modalità è transitorio fino ad apposito Decreto.

10) Resta l’obbligo di denuncia, da parte dell’azienda, di infortunio e malattia professionale, ma è rimosso l’obbligo di corredare alla documentazione copia del certificato medico. E’ comunque necessario inviare i riferimenti allo stesso.

11) La denuncia all’autorità di pubblica sicurezza degli infortuni da parte dell’azienda è ora obbligatoria nel caso l’infortunio causi inabilità temporanea superiore ai 30 giorni. Il precedente limite era 3 giorni. La denuncia si intende assolta in caso di comunicazione telematica all’INAIL.

Reati ambientali

La nuova legge n. 68 del 22/05/2015 introduce, dopo il titolo VI del libro  secondo del codice penale, il titolo VI-bis con l’introduzione dei seguenti nuovi reati di carattere ambientale:

  • inquinamento ambientale;
  • morte o lesioni connesse al danno ambientale;
  • disastro ambientale;
  • delitti colposi contro l’ambiente;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • impedimento del controllo.

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