“Jobs Act” e sicurezza sul lavoro
Come attuazione del “Jobs Act” è in vigore dal 24/09/2015 il D.Lgs. 151/2015 con alcune implicazioni sulla gestione della sicurezza aziendale.
Si propone di seguito un prospetto delle principali modifiche:
1) Il lavoro accessorio, ovvero il lavoro retribuito con voucher, implica tutti gli adempimenti di gestione del lavoratore così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 nel caso il committente sia un imprenditore o professionista. In particolare tra gli adempimenti ricordiamo la formazione e, ove previsto dalla valutazione dei rischi per la mansione, la sorveglianza sanitaria e la consegna dei dispositivi di protezione individuale.
2) Prevista la facoltà del datore di lavoro di avvalersi di un servizio gratuito offerto dall’INAIL di informazione preventiva ed orientamento generale per la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
3) Prevista la possibilità del datore di lavoro di azienda con più di 5 lavoratori di assumere direttamente l’incarico di addetto al primo soccorso e addetto antincendio. L’incarico prevede formazione analoga a quella dei lavoratori.
4) Abolito dal 24 dicembre 2015 l’obbligo di vidimazione, conservazione e compilazione del registro infortuni.
7) Raddoppiate tra 6 e 10 lavoratori e triplicate oltre i 10 lavoratori sanzioni relative alla mancata formazione e, ove prevista dalla valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria.
8) Modificata la definizione di operatore che fa uso di attrezzatura di lavoro. Chiarita quindi definitivamente la necessità di formazione del datore di lavoro per l’uso di attrezzature ed in particolare di quelle che necessitano di abilitazione come carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, trattori agricoli, gru e pompe per calcestruzzo.
9) Reintrodotto l’obbligo di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore così come da L. 1132/1927 (ora abrogata) e D.M. 1 marzo 1974. Il riferimento a queste modalità è transitorio fino ad apposito Decreto.
10) Resta l’obbligo di denuncia, da parte dell’azienda, di infortunio e malattia professionale, ma è rimosso l’obbligo di corredare alla documentazione copia del certificato medico. E’ comunque necessario inviare i riferimenti allo stesso.
11) La denuncia all’autorità di pubblica sicurezza degli infortuni da parte dell’azienda è ora obbligatoria nel caso l’infortunio causi inabilità temporanea superiore ai 30 giorni. Il precedente limite era 3 giorni. La denuncia si intende assolta in caso di comunicazione telematica all’INAIL.