Reati ambientali

La nuova legge n. 68 del 22/05/2015 introduce, dopo il titolo VI del libro  secondo del codice penale, il titolo VI-bis con l’introduzione dei seguenti nuovi reati di carattere ambientale:

  • inquinamento ambientale;
  • morte o lesioni connesse al danno ambientale;
  • disastro ambientale;
  • delitti colposi contro l’ambiente;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • impedimento del controllo.

Tali tipologie di reato vanno anche ad integrare il quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n.231/2001 e succ. modd.

 

Con l’art.452-decies viene introdotto il concetto di ravvedimento operoso con pene diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, o, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e  diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella    ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di  risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

Con l’art.452-undecies viene introdotta, in caso di condanna, la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

 

Inoltre, la legge aggiunge la Parte sesta-bis al D.Lgs. 152/06 circa la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. La novità importante riguarda le ipotesi  contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, per le quali, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (prorogabile per una sola volta per un massimo di 6 mesi).

Se l’organo accertatore verifica che la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita.

Se il pagamento avviene entro i termini fissati la contravvenzione è estinta e il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del reato.