Silice libera cristallina

La Silice Libera Cristallina (SLC) è una famiglia di composti del silicio molto presenti in natura, le forme più diffuse sono quelle del quarzo, della cristobalite e della tridimite.

Frazioni respirabili di polveri di tale natura rappresentano un problema per la salute dell’uomo, infatti, esposizioni prolungate a SLC possono dare origine alla silicosi,  pneumoconiosi che esita in una fibrosi polmonare progressiva.

Nel mondo del lavoro sono molte le attività in cui il rischio di esposizione a SLC risulta significativo; i settori sicuramente più interessati sono quelli dell’escavazione, dell’estrazione e delle lavorazioni dei materiali lapidei.

Con il TU 1124/65 si è introdotta, per tutte le lavorazioni, tabellate o no (all.8), nelle quali vi può essere esposizione a SLC, la copertura assicurativa contro la silicosi, quindi, è dovuto oltre al premio per gli infortuni anche un premio supplementare.

Il premio è dovuto quando la concentrazione di silice libera cristallina respirabile rilevata a seguito di accertamento strumentale supera il livello di soglia di assicurabilità stabilito dall’INAIL pari a una concentrazione di SLC di 0,05 mg/mc.

Il tasso medio della tariffa varia (+ 2‰÷92‰) in relazione all’incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti alle inalazioni di silice libera in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc.

Inoltre, è possibile applicare una oscillazione del tasso medio in funzione non solo dell’accertamento e della valutazione dell’entità intrinseca del rischio di silicosi/asbestosi ma anche delle specifiche misure di igiene e di prevenzione applicate, nonché dall’adozione di buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL.