LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Cosa sono i Dispositivi di protezione individuale (DPI)?
Da definizione del D.Lgs 81/08, i DPI sono “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
In particolare, si tratta di dispositivi che proteggono individualmente il lavoratore a differenza dei Dispositivi di protezione collettiva (DPC) che invece proteggono più lavoratori contemporaneamente (aspirazioni, barriere, delimitazioni…).

Come si differenziano i DPI?
Sono suddivisi in tre categorie. Dalla categoria I, che comprende tutti i DPI che proteggono da rischi lievi, fino alla categoria III dei, cosidetti, DPI “salvavita”. Tutti i DPI, indistintamente, devono essere marcati CE e rispondere ai requisiti di cui al Regolamento europeo 2016/425.

Cosa sono i DPI di terza categoria (III)?
I DPI di terza categoria sono dispositivi progettati per proteggere i lavoratori da rischi gravi o mortali, come cadute dall’alto, inalazione di sostanze tossiche, contatto con agenti chimici pericolosi o scosse elettriche.

Esempi comuni:

  • imbracature anticaduta;
  • maschere con filtri per gas o polveri tossiche;
  • tute protettive contro agenti chimici;
  • guanti per la protezione dal rischio elettrico.

I DPI salvavita hanno una scadenza? Hanno necessità di manutenzione?
I DPI salvavita hanno una scadenza ed è il fabbricante a fornirne le indicazioni, riportando nelle istruzioni l’eventuale durata del singolo dispositivo. Il lavoratore, prima di ogni utilizzo, effettua un controllo visivo in merito alle condizioni nelle quali si trova il DPI. In aggiunta, i DPI devono essere controllati periodicamente da un tecnico competente, secondo le indicazioni del fabbricante, e sostituiti immediatamente in caso di danneggiamento, usura o dopo un evento che ne comprometta l’integrità (es. caduta). Per esempio, tutti i DPI utilizzati per la protezione contro il rischio di caduta dall’alto devono essere revisionati ogni 12 mesi. Il datore di lavoro deve conservare, in forma scritta e tracciabile, l’attività di verifica e di eventuale sostituzione.

È obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria?
Il datore di lavoro ha il dovere di informare, formare e addestrare il personale aziendale in merito all’utilizzo dei DPI, soprattutto in riferimento a quelli per la protezione da rumore (II categoria) e quelli di III categoria, detti “salvavita”. L’addestramento pratico è obbligatorio per i DPI di terza categoria (III) e per quelli di protezione da rumore (II), come previsto dall’art. 77, comma 5 del D.Lgs. 81/08:

  • l’addestramento deve essere specifico e pratico;
  • deve essere svolto da persona esperta;
  • deve essere documentato;
  • deve essere effettuato prima dell’uso del DPI e ogni volta che necessario (es. cambio mansione, introduzione di nuovi DPI).