Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche – DPR 462/01

Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore, il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“.

Sono state introdotte nuove disposizioni in merito alle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. In particolare, si segnala che:

  • È stato adottato un tariffario unico nazionale che verrà applicato da tutti gli organismi incaricati alle verifiche.
  • È stato introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato alla verifica. Ad oggi il portale INAIL non consente la comunicazione, è stato però reso disponibile transitoriamente un modello da compilare ed inviare a mezzo PEC alla sede INAIL territorialmente competente.
  • Dovrà essere riconosciuta all’INAIL una quota pari al 5% dell’importo del tariffario per la gestione della banca dati.

Tali adempimenti saranno da applicare a partire dalla prossima verifica.

Gas fluorurati – Disciplina sanzionatoria

In data 2 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n.163, recante disposizioni in merito alla disciplina sanzionatoria per violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In particolare, per quanto riguarda i detentori di impianti contenenti f-gas, si segnala che:

  • l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro;
  • l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro;
  • l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento UE n.517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro;
  • l’operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso di certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000  euro.

AUA POINT – Comunicazione dei dati di monitoraggio AUA

In data 2 dicembre 2019 è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la D.G.R. 18 novembre 2019 – n. XI/2481, con la quale viene approvato l’applicativo AUA POINT, il cui scopo è la raccolta dei dati di autocontrollo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici effettuati dalle aziende che non rientrano nelle tipologie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

In particolare, il campo di applicazione comprende le aziende/stabilimenti:

  • dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera, o di autorizzazioni settoriali ex art.269 (emissioni in atmosfera) o art.124 (scarichi idrici industriali) del d.lgs. 152/2006;
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali).

Sono esclusi invece: le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante, le attività autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga) non soggette a monitoraggio (cosiddette “sotto soglia”), gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, le attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati.

I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque non oltre il 1° marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati e non saranno più modificabili.

AUA POINT è stato attivato dal 1° gennaio 2020 al link http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT e fino al 31 dicembre 2020 sarà attivo in fase sperimentale.

L’inserimento dei dati di autocontrollo nell’applicativo sostituisce, laddove prevista nell’autorizzazione, la trasmissione dei dati ad autorità competente, Comune e ARPA. I Gestori degli impianti dovranno in ogni caso conservare presso l’azienda i rapporti di prova ed eventuali altre informazioni richieste nelle prescrizioni.

MUD 2020 (dati 2019)

In data 9 gennaio 2020 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto mediante una comunicazione pubblicata sul proprio sito web ufficiale, che il modello di dichiarazione ambientale MUD 2019, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, viene confermato e sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Nuove modalità di comunicazione infortuni all’INAIL

A far data dal 12 ottobre 2017, le aziende dovranno comunicare all’INAIL e quindi al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ai soli fini statistici e informativi, tramite procedura telematica, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972 euro.

Si segnala infine che nel caso di infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, l’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi è assolto mediante la consueta denuncia d’infortunio prevista dall’art.53 del Testo Unico.

Decreto mille proroghe: proroga dei termini per adempimenti di sicurezza e salute

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge del 27 febbraio 2017 n. 19, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto Decreto Milleproroghe).

In termini di sicurezza e salute si segnalano le seguenti proroghe:

  • Adeguamenti antincendio: Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, e per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido è prorogato al 31 dicembre 2017. Il termine per la revoca dei finanziamenti per mancato affidamento dei lavori di adeguamento antincendio è prorogato al 31 dicembre 2017. Il termine per l’adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione incendi delle strutture alberghiere che superino i 25 posti letto è differito al 31.12.2017.
  • Macchine agricole: l’obbligo di abilitazione per i trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli, a motore, con almeno due assi e una velocità non inferiore a 6 km/h, è differito al 31 dicembre 2017. Quindi i corsi di prima formazione devono essere svolti entro tale data mentre i corsi di aggiornamento devono essere svolti entro il 31 dicembre 2018.
  • SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione): Le disposizioni relative all’attuale modalità di gestione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici restano in vigore sino al 12 ottobre 2017.

Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2017, che contiene una raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro.

In linea con i dettami del dell’art.18 (Obblighi del Datore di lavoro e dei Dirigenti) del D.Lgs 81/08, che al punto z) riporta l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, si ritiene che i datori di lavoro, per i futuri allestimenti o per la sostituzione della segnaletica usurata, debbano fare riferimento ai simboli e ai segnali presenti in questa nuova norma.

In questa fase si invita comunque a porre la massima attenzione alla coerenza complessiva della segnaletica utilizzata al fine di non incorrere in situazioni di confusione ingenerate dall’uso misto dei segnali.

Decreto Ministeriale n.183 del 25 maggio 2016

Dal 12/10/2016 è in vigore il Decreto Ministeriale n.183 del 25 maggio 2016, pubblicato sul S.O. n.42 alla G.U. n.226 del 27 settembre 2016, relativo al regolamento per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).

A far data dal 12 ottobre 2017 (data differita dal Decreto Milleproroghe 2017), le aziende dovranno comunicare al SINP, ai soli fini statistici e informativi, tramite procedura telematica, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Questo obbligo era già previsto dall’art.18 comma 1 lettera r) del D.Lgs 81/08, in accordo anche con l’art.1bis. Si attendeva solo il Decreto attuativo, ora pubblicato, per renderlo operativo.

Rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici

Il D.Lgs 159/2016 recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva 2013/35/UE che abroga la Direttiva 2004/40/CE.

Questo decreto si inserisce nel “testo unico sicurezza” D.Lgs 81/08 al titolo XIII (agenti fisici) capo IV, riferito ai CEM (campi elettromagnetici) e introduce modifiche e integrazioni agli  articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212. Viene inoltre aggiunto l’articolo 210 bis riferito all’informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione del rischio redatta ai sensi del D.Lgs 81/08 artt. 17, 28, 29, deve tener conto di questo aggiornamento normativo.

Di notevole utilità al riguardo la “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” rivolta alle PMI, predisposta nel novembre 2014 dalla Commissione Europea Direzione Generale per l’Occupazione e gli affari sociali. La guida aiuta ad effettuare una prima verifica della realtà aziendale, permettendo di individuare molte situazioni in cui non sussiste un rischio per i lavoratori in quanto l’intensità del campo elettromagnetico è di livello tale da non determinare effetti nocivi. Per scaricare la guida clicca qui.