Sospensione dell’attività formativa
In conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, tutti i corsi di formazione di S3 Srl sono sospesi fino a venerdì 3 aprile 2020.
In conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, tutti i corsi di formazione di S3 Srl sono sospesi fino a venerdì 3 aprile 2020.
Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore, il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“.
Sono state introdotte nuove disposizioni in merito alle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. In particolare, si segnala che:
Tali adempimenti saranno da applicare a partire dalla prossima verifica.
In data 2 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n.163, recante disposizioni in merito alla disciplina sanzionatoria per violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In particolare, per quanto riguarda i detentori di impianti contenenti f-gas, si segnala che:
In data 2 dicembre 2019 è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la D.G.R. 18 novembre 2019 – n. XI/2481, con la quale viene approvato l’applicativo AUA POINT, il cui scopo è la raccolta dei dati di autocontrollo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici effettuati dalle aziende che non rientrano nelle tipologie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
In particolare, il campo di applicazione comprende le aziende/stabilimenti:
Sono esclusi invece: le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante, le attività autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga) non soggette a monitoraggio (cosiddette “sotto soglia”), gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, le attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati.
I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque non oltre il 1° marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati e non saranno più modificabili.
AUA POINT è stato attivato dal 1° gennaio 2020 al link http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT e fino al 31 dicembre 2020 sarà attivo in fase sperimentale.
L’inserimento dei dati di autocontrollo nell’applicativo sostituisce, laddove prevista nell’autorizzazione, la trasmissione dei dati ad autorità competente, Comune e ARPA. I Gestori degli impianti dovranno in ogni caso conservare presso l’azienda i rapporti di prova ed eventuali altre informazioni richieste nelle prescrizioni.
In data 9 gennaio 2020 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto mediante una comunicazione pubblicata sul proprio sito web ufficiale, che il modello di dichiarazione ambientale MUD 2019, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, viene confermato e sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
A far data dal 12 ottobre 2017, le aziende dovranno comunicare all’INAIL e quindi al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ai soli fini statistici e informativi, tramite procedura telematica, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972 euro.
Si segnala infine che nel caso di infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, l’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi è assolto mediante la consueta denuncia d’infortunio prevista dall’art.53 del Testo Unico.
Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge del 27 febbraio 2017 n. 19, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto Decreto Milleproroghe).
In termini di sicurezza e salute si segnalano le seguenti proroghe:
Il 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2017, che contiene una raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro.
In linea con i dettami del dell’art.18 (Obblighi del Datore di lavoro e dei Dirigenti) del D.Lgs 81/08, che al punto z) riporta l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, si ritiene che i datori di lavoro, per i futuri allestimenti o per la sostituzione della segnaletica usurata, debbano fare riferimento ai simboli e ai segnali presenti in questa nuova norma.
In questa fase si invita comunque a porre la massima attenzione alla coerenza complessiva della segnaletica utilizzata al fine di non incorrere in situazioni di confusione ingenerate dall’uso misto dei segnali.
Dal 12/10/2016 è in vigore il Decreto Ministeriale n.183 del 25 maggio 2016, pubblicato sul S.O. n.42 alla G.U. n.226 del 27 settembre 2016, relativo al regolamento per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).
A far data dal 12 ottobre 2017 (data differita dal Decreto Milleproroghe 2017), le aziende dovranno comunicare al SINP, ai soli fini statistici e informativi, tramite procedura telematica, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Questo obbligo era già previsto dall’art.18 comma 1 lettera r) del D.Lgs 81/08, in accordo anche con l’art.1bis. Si attendeva solo il Decreto attuativo, ora pubblicato, per renderlo operativo.
Il D.Lgs 159/2016 recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva 2013/35/UE che abroga la Direttiva 2004/40/CE.
Questo decreto si inserisce nel “testo unico sicurezza” D.Lgs 81/08 al titolo XIII (agenti fisici) capo IV, riferito ai CEM (campi elettromagnetici) e introduce modifiche e integrazioni agli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212. Viene inoltre aggiunto l’articolo 210 bis riferito all’informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione del rischio redatta ai sensi del D.Lgs 81/08 artt. 17, 28, 29, deve tener conto di questo aggiornamento normativo.
Di notevole utilità al riguardo la “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” rivolta alle PMI, predisposta nel novembre 2014 dalla Commissione Europea Direzione Generale per l’Occupazione e gli affari sociali. La guida aiuta ad effettuare una prima verifica della realtà aziendale, permettendo di individuare molte situazioni in cui non sussiste un rischio per i lavoratori in quanto l’intensità del campo elettromagnetico è di livello tale da non determinare effetti nocivi. Per scaricare la guida clicca qui.
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