Pagamento diritto annuale Albo Gestori Ambientali

In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia”. Tra le varie disposizioni dello stesso è presente anche il rinvio al 30 giugno 2020 del termine per il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali .

Comunicazione f-gas

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018, a partire dal 24 gennaio 2019 non sarà più necessario effettuare la comunicazione annuale F-gas. A partire da tale data infatti, la trasmissione dei dati relativi a installazione, manutenzione, controllo, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati sarà a carico dell’operatore che le esegue (impresa certificata). La comunicazione degli esiti delle operazioni di cui sopra verrà effettuata, in modalità telematica, alla Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio di competenza.

RIFIUTI – Metalli ferrosi e non ferrosi: modalità semplificate per formulari e registri

In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 febbraio 2018. Lo stesso, che entrerà in vigore il 23 febbraio 2018, introduce un nuovo modello di formulario (allegato A) per il trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi. Tale modello verrà utilizzato solo nel caso in cui il produttore affidi il proprio rifiuto a un trasportatore che effettua la raccolta presso più produttori nell’ambito di un unico trasporto, effettuato con lo stesso veicolo e che si conclude in un’unica giornata.

Il formulario sarà dotato alla voce “produttore” di più spazi, ogni produttore dovrà indicare il proprio nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo presso il quale è stato effettuato il prelievo e il quantitativo del rifiuto ritirato.

La prima copia del formulario verrà lasciata esclusivamente all’ultimo produttore oggetto della raccolta, pertanto i produttori intermedi non avranno copia del formulario fino all’arrivo della quarta copia che verrà spedita a tutti produttori mediante posta o PEC. Si consiglia quindi di fare una fotocopia del formulario firmato.

Emissioni in atmosfera – Modifiche alla parte V del D.lgs.152/06

Il 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n.183/2017, contenente l’aggiornamento della disciplina in materia di emissioni in atmosfera (parte V del D.lgs.152/2006).

In particolare il provvedimento:

  • introduce la definizione di “impianto di combustione medio”, ovvero quello di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW e inferiore a 50 MW;
  • introduce la necessità di autorizzazione in via ordinaria (art.269 D.lgs.152/2006) per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore ad 1 MW;
  • stabilisce che gli stabilimenti con medi impianti di combustione devono richiedere adeguata autorizzazione entro il 01/01/2023;
  • stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20/12/2018 devono adeguarsi entro il 01/01/2029;
  • aggiorna i limiti di emissione per taluni inquinanti (es. biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri);
  • aggiorna il sistema sanzionatorio (ad esempio la mancanza di autorizzazione alle emissioni è ora punita con l’ammenda da €1.000 a €10.000).

SISTRI – Proroga sanzioni

La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che fino al 31/12/2018 dovranno essere utilizzati sia i registri di carico/scarico e i formulari che il SISTRI.

Le sanzioni relative agli errori di compilazione delle operazioni SISTRI potranno essere applicate a partire dal 01/01/2019.

Si ricorda invece che le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati (sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro) e per l’omesso pagamento del contributo annuale (sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro) sono già applicabili.

SISTRI – Proroga sanzioni

Il Decreto Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (“Milleproroghe”) stabilisce che fino al 31/12/2017 dovranno essere utilizzati sia i registri di carico/scarico e i formulari che il SISTRI.
Le sanzioni relative agli errori di compilazione delle operazioni SISTRI potranno essere applicate a partire dal 01/01/2018.

Si ricorda invece che le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati (sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro) e per l’omesso pagamento del contributo annuale (sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro) sono già applicabili.

SISTRI – Nuovi manuali

In data 18/07/2016 sono state pubblicate sul sito www.sistri.it le nuove guide rapide per produttori, trasportatori, destinatari ed intermediari.

Sono inoltre spiegati alcuni casi particolari come la microraccolta, la gestione dei rifiuti respinti, il trasporto intermodale e il trasporto transfrontaliero.

SISTRI – Il nuovo regolamento

Il D.M. n.78 del 30 marzo 2016 introduce alcune novità in merito al Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti, in particolare a livello operativo:

  • per le imprese iscritte al SISTRI nella categoria “produttore”, che sono autorizzate al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi, diventa obbligatoria l’iscrizione al SISTRI anche come trasportatori.
  • non è più necessario preparare la Scheda SISTRI Area Movimentazione con un anticipo di 2 ore (trasportatore) o 4 ore (produttore).

Si segnala inoltre la pubblicazione del nuovo manuale operativo sul sito www.sistri.it, che oltre a riportare le novità di cui sopra, introduce ufficialmente, al capitolo 5.3, le modalità operative per la gestione delle differenze tra peso dichiarato e peso verificato a destino (rettifica giacenza).

Nuovo Regolamento relativo alle apparecchiature contenenti idrofluorocarburi (HFC)

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/879 del 2 giugno 2016 stabilisce le modalità per la redazione della dichiarazione di conformità relativa alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti idrofluorocarburi (HFC).

A partire dal 01/01/2017 gli importatori e i fabbricanti delle apparecchiature contenenti idrofluorocarburi, dovranno redigere tale dichiarazione utilizzando il modello di cui all’allegato I al Regolamento sopra citato. Gli stessi dovranno inoltre conservare le dichiarazioni di conformità e la documentazione relativa agli idrofluorocarburi, così come elencata nell’art.2.

A partire dal 01/01/2018 gli importatori di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi non ancora immessi sul mercato, dovranno richiedere la verifica della documentazione e della dichiarazione di conformità da parte di un organismo di controllo indipendente. Gli stessi entro il 31 marzo di ogni anno dovranno trasmettere il documento di verifica relativo ai dati dell’anno precedente, mediante apposito strumento web messo a disposizione sul sito della Commissione Europea.