Emission Trading

L’EU ETS (European Emission Trading Scheme), già applicato a settori come l’industria pesante e il trasporto aereo e marittimo, è uno dei principali strumenti dell’Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico. Questo sistema incentiva la riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare di CO2, favorendo l’adozione di tecnologie più efficienti e l’uso di combustibili sostenibili. Il sistema è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea dalla Direttiva 2003/87/CE.

Sono comprese nel sistema EU ETS le attività di cui all’allegato I della Direttiva 2003/87/CE, in particolare si evidenzia l’assoggettabilità degli impianti che si avvalgono di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (nel conteggio vanno considerati solo gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW). Ad esempio:

  • se in una azienda sono installati tre impianti termici con potenzialità pari a 7 MW, 5 MW e 9 MW per una potenzialità totale di 21 MW, la stessa è soggetta al regime ETS;
  • se in una azienda sono installati due impianti termici con potenzialità pari a 8 MW e due impianti da 2,5 MW, per una potenzialità totale di 21 MW, la stessa non è soggetta al regime ETS, poiché gli impianti con potenzialità inferiore a 3 MW non vanno conteggiati (e quindi la potenzialità ai fini ETS è 16 MW).

 

A partire dal 2027, parallelamente al sistema ETS già in vigore, sarà operativo il sistema EU ETS 2, che si applicherà alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo nei settori riportati nell’Allegato III della direttiva 2003/87/CE. In particolare:

  • trasporto su strada: trasporti pubblici e privati (escluso uso dei mezzi agricoli su strade asfaltate);
  • edifici: residenziali, commerciali e istituzionali;
  • piccole industrie energetiche, manifatturiere, del settore costruzioni che impiegano calore di processo e che non sono incluse nel sistema ETS 1.

 

Il sistema EU ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027, gli obblighi da esso derivanti ricadranno sui “soggetti regolamentati” ossia i fornitori di combustibili (solidi, liquidi, gassosi). Essi, già a partire dal 2025, saranno obbligati a monitorare e rendicontare la quantità di CO2 emessa dai loro prodotti. Per questo motivo le aziende potrebbero ricevere già da ora dai loro fornitori dei questionari in merito.

Il personale di S3 è a disposizione per valutare le singole casistiche.