NOVITA’ IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L. 159 del 31/10/2025)

Con il recente Decreto-Legge n.159 sono state introdotte numerose novità in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Tra le piu’ rilevanti:

  • il tesserino di riconoscimento, attualmente obbligatorio per tutti i lavoratori impegnati in cantieri pubblici e privati,  diventerà un badge digitale, dotato di codice anticontraffazione.  Verrà esteso, in una fase successiva, anche ad altri settori ad alto rischio e sarà collegato al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
  • obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli RLS anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Le modalità saranno definite all’interno dei singoli contratti collettivi.
  • Introduzione della possibilità di sottoporre il lavoratore, con mansioni a rischio alto, a visita medica su espressa richiesta del datore di lavoro nel caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti.

  

Chi può sollevare il ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcool o stupefacenti?

Il Datore di Lavoro su segnalazione dei lavoratori e dei preposti.

 

Quali sono i lavoratori che possono essere sottoposti a questa specifica  visita medica?

Solo gli addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, (esempio: addetti alla conduzione di carrelli elevatori, piattaforme elevabili  etc.) vedi Legge 30 marzo 2001 n. 125, per l’alcool, e Conferenza unificata – Provvedimento 30/10/2007, n. 99/CU, per gli stupefacenti (allegato I).

 

Quando il medico competente deve effettuare la visita medica su espressa richiesta  del datore di lavoro?

 Il medico deve attivarsi immediatamente, dopo aver ricevuto la richiesta, effettuando la visita prima o durante il turno lavorativo.

 

Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi ai controlli?

No, il lavoratore che svolge una mansione per la quale vige l’obbligo di controlli per alcol e droghe non può rifiutarsi di sottoporsi al controllo.

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento,  il Datore di Lavoro lo dovrà comunque sospendere temporaneamente dallo svolgimento delle attività soggette ad obbligo di accertamento, fino a che non venga accertata l’assenza di alcol dipendenza o tossicodipendenza.

 

Cosa succede se il controllo accerta una dipendenza del lavoratore?

Nel caso di esito positivo degli accertamenti sanitari, il Datore di Lavoro dovrà sospendere temporaneamente il lavoratore dallo svolgere le attività soggette ad obbligo di accertamento, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore, risultato positivo, dovrà essere inviato, dal Medico Competente, al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell’ATS, per essere sottoposto ad un percorso di recupero.

 

E se il lavoratore, in sospetto stato di alterazione, non rientra tra quelli per cui è possibile effettuare la visita medica?

L’azienda, nelle figure del preposto e del datore di lavoro, deve intervenire comunque, provvedendo all’immediata interdizione del lavoratore dall’attività di lavoro. Il lavoratore sospettato di essere in stato di alterazione dovrà essere accompagnato a casa in modo da assicurarsi che non arrechi danno a se stesso o ad altri durante il tragitto. In ogni caso, è auspicabile il coinvolgimento del  Medico Competente, a seguito di quanto accaduto, per condividere i provvedimenti da adottare.

 

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