NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025: TEMPI E ATTESTATI DI FORMAZIONE

È vero che ci sono 60 giorni di tempo per formare i nuovi lavoratori?

No, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 è chiaro nel definire che la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni sul luogo di lavoro.

Il “vecchio” Accordo Stato-Regioni 2011, relativo alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedeva che il percorso formativo dovesse essere completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.

Tuttavia, l’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato inequivocabile nel definire: “la formazione, sia generale che specifica, deve essere erogata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in particolare quando sono presenti rischi specifici”.

 

Quale formazione è prevista per il lavoratore neoassunto?

Il nuovo accordo conferma un percorso iniziale per tutti i lavoratori che si articola in due moduli:

  • formazione generale, con durata di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di azienda;
  • formazione specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore, in base al comparto di appartenenza dell’azienda e al livello di rischio associato (aggiornamento quinquennale di 6 ore).

La formazione specifica deve essere sempre riferita ai rischi presenti e valutati in azienda, incentrandosi sui pericoli insiti nelle mansioni, sulle possibili conseguenze da prevenire e sulle misure da adottare nello svolgimento delle attività lavorative.

 

…e per gli aggiornamenti?

Rispettare i termini entro i quali aggiornare la formazione è importante per garantire continuità ai processi formativi e non incorrere in sanzioni da parte degli enti di controllo.

Nel caso dei corsi di formazione che costituiscono un titolo abilitativo all’esercizio di una funzione o all’uso di un’attrezzatura (es.: RSPP, operatori addetti all’uso di carrelli elevatori, piattaforme elevabili e altri) è necessario aggiornare il corso prima della scadenza dell’attestato per evitare che l’abilitazione decada e l’attestato non sia piu’ considerato, almeno temporaneamente, valido.

 

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