PUBBLICAZIONE NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE

Come anticipato nella precedente nota 07_25, comunichiamo che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni, sulla formazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Il nuovo accordo n.59/CRS del 17 aprile 2025 sostituisce interamente tutti i precedenti accordi in vigore, inclusi quelli del 2011, 2012 e 2016.

 

Principali novità:

  1. Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: i datori di lavoro dovranno seguire un corso di 16 ore, che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza. L’aggiornamento sarà quinquennale, di almeno 6 ore. (questo corso non dovrà essere svolto dai Datori di Lavoro già in possesso di un attestato di RSPP in corso di validità)
  2. Formazione per Datori di Lavoro che assumono il ruolo di RSPP:  i datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP devono seguire un corso di formazione iniziale di 8 ore, suddiviso in un modulo comune base e moduli specifici per settore di attività (Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Chimico). L’aggiornamento quinquennale è di almeno 8 ore.
  3. Nuovi obblighi formativi per i preposti: i preposti dovranno seguire un corso di formazione specifica della durata di 12 ore, che può essere svolto solo in presenza o in videoconferenza. L’aggiornamento sarà biennale, con una durata minima di 6 ore, e dovrà essere svolto interamente in presenza.
  4. Corsi per spazi confinati: è stato introdotto un corso specifico per gli addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il corso ha una durata di 12 ore, di cui 4 ore di teoria e 8 ore di pratica.
  5. Corsi per l’uso di carriponte: è stato introdotto un corso specifico per l’uso di carriponte. Il corso prevede 4 ore di teoria e 6 ore di pratica per carriponte con comando in cabina e 6 ore di pratica per carriponte con comando pensile o radiocomando.

 

Periodo transitorio

Dalla data di entrata in vigore (24/5/2025), è stato previsto un periodo transitorio di 12 mesi (24/5/2026) per la completa applicazione dei nuovi contenuti dell’Accordo, fatta eccezione per il corso “Datori di Lavoro” per il quale è stato previsto un periodo di 24 mesi (24/5/2027) .

 

Formazione pregressa

Tutti i corsi di formazione già svoIti, nel rispetto dei requisiti dei precedenti Accordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, sono riconosciuti integralmente.

 

Per ulteriori dettagli e per un’analisi personalizzata della vostra situazione formativa, siamo a vostra disposizione.