Come anticipato nella precedente nota 07_25, comunichiamo che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni, sulla formazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
Il nuovo accordo n.59/CRS del 17 aprile 2025 sostituisce interamente tutti i precedenti accordi in vigore, inclusi quelli del 2011, 2012 e 2016.
Principali novità:
- Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: i datori di lavoro dovranno seguire un corso di 16 ore, che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza. L’aggiornamento sarà quinquennale, di almeno 6 ore. (questo corso non dovrà essere svolto dai Datori di Lavoro già in possesso di un attestato di RSPP in corso di validità)
- Formazione per Datori di Lavoro che assumono il ruolo di RSPP: i datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP devono seguire un corso di formazione iniziale di 8 ore, suddiviso in un modulo comune base e moduli specifici per settore di attività (Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Chimico). L’aggiornamento quinquennale è di almeno 8 ore.
- Nuovi obblighi formativi per i preposti: i preposti dovranno seguire un corso di formazione specifica della durata di 12 ore, che può essere svolto solo in presenza o in videoconferenza. L’aggiornamento sarà biennale, con una durata minima di 6 ore, e dovrà essere svolto interamente in presenza.
- Corsi per spazi confinati: è stato introdotto un corso specifico per gli addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il corso ha una durata di 12 ore, di cui 4 ore di teoria e 8 ore di pratica.
- Corsi per l’uso di carriponte: è stato introdotto un corso specifico per l’uso di carriponte. Il corso prevede 4 ore di teoria e 6 ore di pratica per carriponte con comando in cabina e 6 ore di pratica per carriponte con comando pensile o radiocomando.
Periodo transitorio
Dalla data di entrata in vigore (24/5/2025), è stato previsto un periodo transitorio di 12 mesi (24/5/2026) per la completa applicazione dei nuovi contenuti dell’Accordo, fatta eccezione per il corso “Datori di Lavoro” per il quale è stato previsto un periodo di 24 mesi (24/5/2027) .
Formazione pregressa
Tutti i corsi di formazione già svoIti, nel rispetto dei requisiti dei precedenti Accordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, sono riconosciuti integralmente.
Per ulteriori dettagli e per un’analisi personalizzata della vostra situazione formativa, siamo a vostra disposizione.