ATTESTATI DI FORMAZIONE

La gestione degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro dei propri dipendenti è spesso un tema ancora dibattuto all’interno delle aziende, in questa nota cercheremo di fornirvi alcuni chiarimenti al riguardo.

 

  1. Chi deve conservare l’attestato di un corso svolto da un lavoratore?

L’attestato deve essere conservato sia dal lavoratore che ha svolto il corso, sia dall’azienda per cui lavora. Questo per permettere ad entrambi di dimostrare, quando richiesto, l’attività formativa svolta negli anni e il rispetto delle normative vigenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

  1. Chi deve tenere l’originale dell’attestato?

Ormai è sempre più in uso l’invio di attestati in formato digitale e questo fa sì che non esistano più dei veri e propri “attestati originali”. Quindi, è sufficiente che, sia l’azienda che il lavoratore, abbiano una copia cartacea o digitale dell’attestato per dimostrare l’effettiva partecipazione al corso di formazione e il positivo superamento del test di uscita.

 

  1. L’azienda deve fornire copia degli attestati del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro?

È sicuramente opportuno farlo in quanto, essendo nominali, gli attestati dimostrano il curriculum formativo personale del lavoratore.

 

  1. In caso di corsi abilitanti per le attrezzature di lavoro basta avere il patentino o devo conservare anche l’attestato?

Solo l’attestato dimostra l’effettivo completamento con esito positivo del corso, il patentino non ha valore ai fini legali e l’eventuale mancanza dell’attestato non permetterà di dimostrare l’effettiva abilitazione del lavoratore e l’accesso ai successivi corsi di aggiornamento.

Oltre a quanto scritto sopra ci teniamo a ricordare che:

La corretta gestione degli attestati e delle scadenze ad essi collegate è fondamentale per garantire una più facile gestione del lavoro e degli obblighi ad esso connessi.

Tenere traccia degli attestati di formazione e aggiornamento evita lo spiacevole inconveniente di ripetere corsi già svolti perché non si è in grado di fornire o reperire tale documentazione quando richiesto.