EMISSIONI IN ATMOSFERA – Obbligo di relazione sulle emissioni di sostanze particolarmente pericolose per la salute

Il D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, entrato in vigore il 28 agosto 2020 ha previsto nuovi adempimenti per i gestori degli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera ex art.269 D.lgs.152/2006 (autorizzazione emissioni ordinaria) e comprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In particolare, al comma 7-bis, si stabilisce che:

  • devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
  • dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse;
  • ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui sono utilizzate le sostanze di cui sopra e da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
  • nel caso di stabilimenti già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, la relazione prevista è inviata all’autorità competente entro il 28 agosto 2021;
  • ai fini dell’adeguamento alla prescrizione, i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8;
  • la sanzione prevista per la mancata presentazione della relazione è di natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.

Inoltre, la Regione Lombardia ha emanato con D.g.r. 7 giugno 2021 – n. XI/4837, le linee guida per la predisposizione della relazione in oggetto.

S3 Srl sta già valutando, in base ai dati in possesso, la necessità di presentazione della suddetta relazione per i clienti con contratto di assistenza in essere. Sarà pertanto nostra cura contattarVi nelle prossime settimane.