ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI – Chiarimenti del Ministero

Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare n.52445 del 17 maggio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il cui obbligo era stato introdotto dal D.lgs.116/2020.

La Circolare ricorda che il “Decreto Sostegni” ha previsto la sospensione dell’obbligo fino al 31 dicembre 2021 e che ha disposto che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. La stessa, inoltre, precisa che:

  • l’obbligo di etichettatura deve ricadere, oltre che sul produttore, anche sugli utilizzatori degli imballaggi;
  • per gli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchetti trasparenti) e per gli imballaggi utilizzati ai fini del trasporto (scatole, pallet, …) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali;
  • per i preincarti è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale laddove le informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni) o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite;
  • per gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione deve essere garantito il ricorso a strumenti digitali di supporto (come app, QR code, codice a barre o, ove non possibile, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese;

gli imballaggi destinati all’esportazione, in attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, rimangono esclusi dall’obbligo di etichettatura. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno quindi essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.