Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS o RLST)

Il D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori abbiano la facoltà di eleggere una “persona designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” denominata “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”.

 

RLS: CHI È E DI COSA SI OCCUPA?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta i propri colleghi lavoratori e ha la funzione di collaborare con l’azienda nella valutazione dei rischi svolgendo sopralluoghi e comunicando al datore di lavoro le necessità dei propri colleghi in tema di prevenzione e sicurezza.

Il RLS non può essere nominato dal datore di lavoro, ma deve essere eletto all’interno di un’assemblea di tutti i lavoratori dell’azienda.

Dopo l’elezione deve frequentare un corso di 32 ore.

In caso di aziende strutturate, viene nominato un RLS appartenente alle rappresentanze sindacali in azienda.

 

QUANTI RLS NOMINARE?

  • un RLS per le aziende sino a 200 lavoratori;
  • tre RLS per le aziende da 201 a 1000 lavoratori;
  • sei RLS per le aziende con più di 1000 dipendenti.

 

SE NESSUN LAVORATORE VIENE ELETTO?

In questo caso, il datore di lavoro prende atto che all’interno della sua azienda nessun lavoratore è disponibile ad assumere il ruolo di RLS e si affida a un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

 

CHI È IL RLST?

 È un funzionario che viene messo a disposizione dagli enti bilaterali di settore e svolge le attività dell’RLS nelle aziende e nelle unità produttive del territorio che ne fanno richiesta.